IL CONCETTO DI MALATTIA IN RIFERIMENTO AL DELITTO DI LESIONE PERSONALE

La malattia è l'elemento essenziale, che distingue il reato di percosse da quello di lesione personale; assente nel primo, per cui ne deriva il carattere di reato di pura condotta, sempre presente nel secondo come evento, da cui dipende anche la consumazione del reato e la sua graduazione in lievissimo, lieve grave e gravissimo.

Nozione di malattia. La malattia è un processo morboso a carattere evolutivo, causata in questo caso dall'azione lesiva, che comprende sia le modificazioni organiche quanto le pure compromissioni funzionali; sono elementi costitutivi:

l'anormalità, ovvero una modificazione peggiorativa dello stato somato-psichico anteriore;

la dinamicità, posta in evidenza dal carattere evolutivo, consiste in una successione di fenomeni che hanno un inizio, un decorso ed una fine; distingue la malattia in atto da un suo reliquato e su di essa viene calcolata la prognosi;

l'alterata funzionalità, è apprezzabile obiettivamente, e da questa dipendono gli altri elementi della malattia, ossia le ripercussioni sulla vita vegetativa e di relazione e l'eventuale necessità del ricorso alle cure, che però non costituiscono carattere indispensabile della malattia.

Questo concetto medico-legale di malattia è ben più complesso della nozione di malattia quale emerge dalla relazione ministeriale dei lavori preparatori del C.P. "malattia è indistintamente qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorchè localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali". Secondo tale nozione, che non pone in rilievo la dinamicità e la compromissione funzionale, una cicatrice sarebbe da considerare malattia insanabile.

Malattia somatica. E' rappresentata da qualunque processo patologico che leda l'integrità fisica della persona nel quale rientrano, secondo l'interpretazione rigorosa della legge fatta propria dalla giurisprudenza, anche i fatti clinicamente tenui quali le ecchimosi, le escoriazioni e le graffiature.

Malattia mentale. Comprende ogni alterazione delle facoltà psichiche, da qualsiasi causa prodotta, purchè abbia i caratteri di un fatto patologico, anche transitorio, identificabile in uno dei quadri classici della psichiatria o nelle ripercussioni mentali di una malattia somatica. Ne sono esclusi, perciò, i semplici stati emotivi (spavento, collera) del tutto fugaci.

Il codice penale non prevede l'autolesione, come delitto commesso sulla propria persona, essendo punita solo quando rivolta ad un fine fraudolento in danno altrui (art. 642 c.p.).

Neppure sono previste deroghe per lesioni del consenziente, infatti il consenso non esclude la punibilità, tranne che per gli interventi sanitari ed alcune attività sportive, purchè la lesione resti nei limiti indicati dall'art. 5 c.c., ossia non produca una diminuzione permanente dell'integrità fisica.

Durata della malattia. La durata della malattia corrisponde al tempo durante il quale evolvono i fenomeni morbosi reattivi e riparativi fino alla avvenuta guarigione, che segna il momento in cui cessano i disturbi funzionali propri della malattia.

La malattia cessa con la completa restitutio ad integrum, o con postumi permanenti oppure cronicizza.

La malattia si considera cessata quando l'organismo nel suo complesso o l'organo singolo sia stabilizzato nella sua funzionalità. Non rientrano nella malattia i processi intimi e latenti di riparazione anatomica che proseguono anche dopo la totale ripresa funzionale, in totale assenza di sintomi clinici, ad esempio l'organizzazione della cicatrice di una ferita, il consolidamento del callo osseo di una frattura, il riassorbimento del sangue stravasato di un ematoma, il rimaneggiamento strutturale dei tessuti dopo un intervento chirurgico e così via.

Il periodo della convalescenza non viene di regola computato nella durata della malattia, viceversa vanno sommati i periodi di trattamento profilattico, nel caso di malattie infettive, il ricovero per accertamenti ed esami a fine diagnostico in relazione alla lesione e, in genere, ogni prolungamento della malattia determinato da complicazioni, da trattamenti terapeutici non appropriati, da malattie jatrogene conseguenti alla cura della lesione o dal concorso doloso o colposo della persona offesa.

Il primo giorno di decorrenza della malattia, in conformità con l'art. 14 c.p., non è computato, ma il calcolo inizia dal giorno successivo.

La malattia che rende grave la lesione personale deve superare i 40 giorni, ma deve avere un limite pronosticabile, altrimenti, se la sua durata fosse illimitata, essa si trasformerebbe in una malattia certamente o probabilmente insanabile e quindi in una lesione gravissima.

 

LA MALATTIA CHE METTE IN PERICOLO LA VITA DELLA PERSONA OFFESA QUALE CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DEL DELITTO DI LESIONE PERSONALE

Pericolo per la vita della persona offesa. La malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa è quella che di per sè o per successive complicazioni determina una compromissione delle funzioni organiche di natura e entità tali da creare un pregiudizio per la vita del paziente, facendone temere come probabile o imminente la morte.

Hanno tali requisiti, ad esempio, una emorragia imponente che minacci il dissanguamento del ferito, un grave coma cerebrale o uno shock traumatico di particolare gravità, un'asfissia meccanica che impedisca la respirazione, un blocco renale che stia per diventare irreversibile, una sepsi generalizzata, una peritonite diffusa da perforazione traumatica di anse intestinali, una tromboembolia polmonare e altre simili evenienze.

Occorre che il pericolo sia probabile ed incombente, non bastando quello solo potenziale, nè la mera possibilità che la lesione divenga pericolosa per la vita, così una rottura di fegato o di milza, se operata con tempestività non comporterà pericolo per la vita, viceversa un ritardo potrà rappresentare un serio pericolo di vita per grave emorragia, shock, blocco renale, ecc.

Il pericolo incombente, accertato direttamente dal sanitario che ha in cura il paziente, dovrà essere deducibile in base alla documentazione clinica.

La prognosi riservata emessa dal medico curante indica incertezza legata a "possibili" difficoltà di ripresa o di complicanze, stante le condizioni generali del paziente, e non corrisponde ad una situazione di reale ed attuale pericolo per la vita.

Ovviamente una successiva rapida ripresa non rappresenta un criterio per negare la sussistenza del pericolo di vita e quindi della lesione personale grave.

 

IL CONCETTO DI INCAPACITA' DI ATTENDERE ALLE ORDINARIE OCCUPAZIONI

Con tale espressione viene indicate l'impedimento, totale o parziale, della persona lesa di svolgere le attività consuete della vita di relazione.

Le occupazioni ordinarie sono quelle abituali e lecite: vi rientrano non solo le mansioni lavorative, manuali o professionali o comunque redditizie, ma anche le attività extra-lavorative aventi carattere ricreativo, culturale, sportivo, ecc., purchè non saltuarie, che contribuiscono all'espansione sociale dell'individuo e rappresentano un normale e consuetudinario tenore di vita. Ne sono escluse le attività immorali o illecite quale la prostituzione, il furto e simili.

L'incapacità può essere totale o parziale, essendo rilevante solo il fatto che il leso sia impedito a riprendere in pieno le proprie occupazioni abituali.

Le cause dell'impedimento possono essere di natura fisica o psichica in rapporto alla malattia nel corpo o nella mente e alla gravità clinica della lesione.

Il periodo di malattia è anche periodo d'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni. A guarigione avvenuta, l'incapacità si protrae durante il periodo della convalescenza e cessa quando il paziente può considerarsi completamente stabilizzato.

L'incapacità alle ordinarie occupazioni è prevista dal codice solo per la lesione grave, quando essa supera i 40 giorni di durata. E' importante sapere che il periodo di malattia e quello d'incapacità occupazionale vanno considerati in modo separato. Infatti essendo la malattia e l'incapacità previste alternativamente come condizioni aggravanti, sussiste tale aggravante anche quando una sola di esse superi i 40 giorni, così se una malattia dura 35 giorni e la convalescenza 15 giorni, la lesione è grave poichè l'incapacità alle ordinarie occupazioni è stata complessivamente di 50 giorni.

Inoltre, come la malattia è una incapacità specifica, anche l'incapacità alle ordinarie occupazioni deve essere valutata in base al tipo di occupazioni del soggetto leso.